News “edificio predisposto alla banda ultra larga”

“edificio predisposto alla banda ultra larga”

si segnala che nell’ambito del decreto (DLgs 207/21) che aggiorna il “Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”, è stato inserito un apposito articolo (art. 4) relativo alle norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici che modifica quanto finora previsto dal Testo unico sull’edilizia (DPR 380/01, art. 24 e art. 135-bis), TNE 11/20, pag. 3 e seguenti.
In pratica, per i nuovi edifici nonché in caso di ristrutturazioni che richiedono il permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01, art. 10, comma c), per i quali la domanda di autorizzazione edilizia è stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga” da volontaria diventa obbligatoria e con essa la necessità di applicare quanto previsto dalle guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, 2 e 3 (in proposito vedere TNE 11/20, pag. 3 e seguenti).
Nei suddetti casi l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga” deve essere inserita tra i documenti da allegare alla segnalazione certificata ai fini dell’agibilità.
Il DLgs 207/21, inoltre, stabilisce che, entro il 24 marzo 2022, il Ministero dello sviluppo economico adegui il DM 37/08 ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all’articolo 135-bis del Testo unico sull’edilizia (DPR 380/01).

 

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